Potrai accedere a indispensabili strumenti di calcolo che faciliteranno la gestione del tuo lavoratore domestico.
Hai ricevuto una vertenza? Non preoccuparti, ricostruisci il rapporto di lavoro per difenderti meglio.
Uno strumento essenziale:
il decalogo per il colloquio di lavoro
Una pratica check-list per assumere il lavoratore domestico
Calcola i costi annuali e mensili dei tuoi lavoratori domestici
Per non vivere l'incubo
delle scadenze
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all'Inps l’assunzione e anche l’eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all'Inps, deve pagare una sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione. In caso di mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS, al datore di lavoro si applicherà una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero. L’Inps non applica la maxisanzione per il lavoro domestico.
Se la comunicazione avviene entro un anno – fatte salve le sanzioni comminate dalla Direzione Provinciale del Lavoro – l’Inps applica le sanzioni civili come stabilito dalla legge 388/2000 ai trimestri pagati in ritardo. In caso di iscrizione con ritardo superiore ad un anno, ai trimestri oltre l’anno vengono applicate le sanzioni così come previste dalla legge 388/2000 art 116 comma b).
Il versamento tardivo dei contributi, in presenza di iscrizione regolare, comporta l’applicazione delle sanzioni civili così come stabilito dalla legge 388/2000. Il tasso è quello vigente al momento del pagamento.
Se il lavoratore è cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o revocato è applicabile una multa pari a 5.000 euro per ogni lavoratore occupato irregolarmente e la reclusione da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell'art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98.