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Scadenziario del lavoro domestico

Per non vivere l'incubo
delle scadenze

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Prestazioni INPS
Prestazioni assicurative e pensionistiche

I versamenti effettuati all'INPS dal datore di lavoro consentono al lavoratore domestico italiano o straniero di accedere a una serie di prestazioni assicurative e pensionistiche. Se in possesso dei requisiti i lavoratori domestici italiani o stranieri possono accedere alle seguenti prestazioni a carico dell'INPS:

  • assegno per il nucleo familiare;
  • indennità di disoccupazione:
  • indennità di maternità;
  • indennità antitubercolari;
  • rimborso per donazione sangue;
  • rimborso per donazione midollo osseo;
  • cure termali;
  • assegno di invalidità;
  • pensione di inabilità;
  • pensione di anzianità;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione ai superstiti o di reversibilità.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L’Assegno per il Nucleo Familiare rivolto ai lavoratori domestici è una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia con un regolare rapporto di lavoro. Viene erogato direttamente dall’INPS alle famiglie dei lavoratori domestici che possono essere composte da:

  • il richiedente l’Assegno per il Nucleo Familiare;
  • il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

I lavoratori comunitari hanno diritto all’ANF per i familiari residenti in Italia o all’estero. I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’ANF:

  • solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.

I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’ANF anche per i familiari residenti all’estero.

La domanda per l’ANF va presentata all’INPS:

  • attraverso il servizio online dedicato;
  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

LA PENSIONE

I cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolarmente i contributi all'INPS, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche - pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e pensione ai superstiti - con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani.

NASpI PER IL LAVORATORE DOMESTICO

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione. Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, oltre ai casi di licenziamento, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi;
  • licenziamento disciplinare.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali non si conosce il numero di giornate effettivamente lavorate, la presenza al lavoro per almeno 30 giornate negli ultimi 12 mesi si determina con lo stesso sistema usato per l'accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni dei lavoratori domestici: la presenza di cinque settimane di contribuzione, considerate convenzionalmente di sei giorni l'una, equivale a 30 giornate di lavoro.

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In alternativa, si può fare domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o tramite enti di patronato. Per ulteriori informazioni visita il sito dell’INPS